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Accesso agli atti

Servizio attivo

Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni, dati e documenti detenuti dall'Ente

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

La Provincia del Medio Campidano, secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, come sostituito dall’art. 6 del D. Lgs 97/2016, garantisce la libertà di accesso civico di chiunque ai propri documenti, informazioni e dati, oltre a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi protetti e giuridicamente rilevanti.

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Descrizione

Il diritto di accesso, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 97 della Costituzione e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e nello Statuto, è garantito a chiunque ne abbia interesse, allo scopo di attuare il principio di pubblicità e di trasparenza dell’attività amministrativa, nel contemperamento con il diritto alla riservatezza dei terzi 3. Il d. Lgs 33/2013 prevede che, chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, col limite del rispetto degli interessi pubblici e degli interessi privati a tutela dei quali l’Ente può rifiutare la richiesta di accesso civico, ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs 33/2013 introdotto dal D.lgs 97/2016 sopra richiamato. Questa forma di accesso è diversa dalla previgente disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi sia dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta di accesso civico non richiede alcuna qualificazione soggettiva e motivazione, sia dal punto di vista oggettivo, in quanto riguarda dati ed informazioni oltre che documenti. I limiti applicabili alla richiesta di accesso civico sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati per l’accesso ai documenti. E’ infatti consentito alle Pubbliche Amministrazioni di impedire l’accesso civico nei casi in cui questo possa compromettere più in generale interessi protetti e giuridicamente rilevanti.

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Come fare

Il diritto di accesso si esercita su richiesta motivata e si realizza attraverso l’esame del documento o l’estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l’esame dell’atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. La visione degli atti o il rilascio di copie sono assicurati con immediatezza compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio. Il richiedente deve indicare puntualmente gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante direttamente collegata al
documento per il quale è chiesto l’acceso, nonché, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni o altri organismi, devono qualificarsi legali rappresentanti degli stessi ovvero dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. La richiesta pervenuta tramite il servizio postale, fax o posta elettronica, potrà essere evasa previa esibizione del documento di identità o trasmissione di copia del medesimo. L’istanza di accesso può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale.

 

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Cosa serve

L’interessato presenta richiesta d’accesso ai documenti con i seguenti contenuti:

  • le complete generalità del richiedente e dell’eventuale accompagnatore, con relativi recapiti, i numeri di telefono e ove disponibile la posta elettronica certificata;
  • gli estremi del documento di identificazione del richiedente o la dichiarazione di conoscenza personale da parte dell’addetto alla ricezione;
  • l’eventuale titolo di rappresentanza del soggetto interessato;
  • gli estremi del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l’individuazione;
  • l’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme;
  • l’indicazione delle modalità con cui si intende eventualmente ricevere la documentazione;
  • l’idonea motivazione da cui sia possibile valutare la legittimità dell’accesso;
  • la data e la sottoscrizione.
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Cosa si ottiene

Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile del Procedimento provvede in merito all’istanza di accesso dopo aver accertato la ricezione della comunicazione della medesima da parte dei controinteressati. Ove non sussistano ragioni per differire o negare il diritto d’accesso, la richiesta è accolta. La comunicazione dell’accoglimento della richiesta formale di accesso contiene l’indicazione della sede e dell’ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L’accoglimento della richiesta d’accesso ad un documento comporta, di norma, anche la facoltà di accesso agli altri documenti in esso richiamati.
L’esame del documento avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto, ovvero nel giorno concordato dall’ufficio con il richiedente. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono in nessun caso e per nessun motivo essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o comunque alterati in qualsiasi modo. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta.

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Tempi e scadenze

Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile del Procedimento provvede in merito all’istanza di accesso dopo aver accertato la ricezione della comunicazione della medesima da parte dei controinteressati.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al richiedente dell’accettazione della richiesta di accesso senza che questi abbia preso visione del documento, il richiedente è considerato rinunciatario.

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Casi particolari

Ai sensi dell’art. 5-bis, l’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (in particolare,quando comporta la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni);
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. I limiti all’accesso civico per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia altresì alle linee guida vigenti recanti indicazioni operative dell’Autorità Nazionale anticorruzione, adottate ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs 33/2013, approvate con Delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016, che si intendono qui integralmente richiamate.

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Costi

L’esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca, visura e delle spese di riproduzione e il pagamento dell’imposta di bollo, ove previsto dalla legge, nonché dei costi dell’invio a mezzo posta quando richiesto. L’imposta di bollo è dovuta per il rilascio della copia conforme su eventuale richiesta dell’interessato, ai sensi del DPR 642/72, come modificato dal DPR 955/82, ed alla allegata tabella A. I costi delle marche sono calcolati per foglio, composto da quattro facciate unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale, e sono determinati periodicamente per legge. Per i tabulati meccanografici e fogli scritti a mezzo stampa, l'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. L’importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a euro 16,00 o diverso importo stabilito dalla legge, per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate ovvero 100 linee scritte a mezzo stampa.Gli importi a carico del richiedente per il rilascio di copie, che comprendono i diritti di ricerca e visura, sono determinati con l’annuale delibera di approvazione delle tariffe degli uffici e servizi.

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Vincoli

Il diritto di accesso è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, concreto, diretto ed attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990, il diritto di accesso è in ogni caso escluso nei confronti di:

  • documenti riguardanti l'attività dell’Ente diretta all'adozione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
  • documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nelle procedure selettive;
  • documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento ad interessi a carattere sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti alla Provincia dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute, se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. In ogni caso, i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento per assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza della Provincia specie nella fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel precedente comma ed è comunicato al richiedente, per iscritto, entro il termine stabilito per l’accesso.

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Più informazioni su

Per tutte le informazioni si rimanda al Regolamento.

Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2025, 10:59

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