Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, società e associazioni ma con delle distinzioni in base al tipo di accesso:
Accesso documentale: Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ai documenti amministrativi di cui si chiede l’accesso.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso
Accesso Civico Semplice: Il servizio è rivolto a chiunque intenda chiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Pubblica Amministrazione ha omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo.
Accesso civico generalizzato: L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere a documenti, dati o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
È stato introdotto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, com. 2, e modificato dal Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La domanda può essere formulata da chiunque e non deve essere motivata.
Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali
Descrizione
Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione.
Il diritto di accesso è garantito da due norme:
- la Legge 07/08/1990, n. 241 "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa"
- Il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la versione italiana del cosiddetto Freedom Of Information Act(FOIA)".
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:
- l’accesso documentale pone i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Per questo motivo la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata
- l’accesso civico semplice è destinato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha il diritto di richiederli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
- l'accesso civico generalizzato riguarda invece gli atti e le informazioni prive di obblighi di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
L’accesso documentale consente di ottenere informazioni più approfondite rispetto alle altre modalità, proprio per la finalità di tutela di un interesse giuridicamente rilevante del cittadino. L'accesso generalizzato, viceversa, privilegia l'estensione dell'accesso a scapito della profondità permettendo una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni.
Come fare
Il diritto di accesso può essere esercitato presentando una richiesta motivata. L’accesso può avvenire attraverso la visione del documento, il rilascio di una copia oppure con altre modalità che consentano di esaminare il contenuto dell’atto, indipendentemente dalla forma in cui è rappresentato.
Cosa deve contenere la richiesta
Nella richiesta è necessario:
- indicare gli estremi del documento che si vuole consultare oppure fornire informazioni sufficienti a consentirne l'individuazione;
- specificare l’interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto e, quando necessario, dimostrarne l’esistenza;
- dimostrare la propria identità;
- se la richiesta viene presentata per conto di un'altra persona o di un ente, dimostrare di avere i necessari poteri di rappresentanza.
Richieste presentate per conto di enti o organizzazioni
Chi presenta una richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni o altri organismi deve indicare la propria qualifica di legale rappresentante, oppure specificare la carica o la funzione che gli consente di esercitare il diritto di accesso per conto dell’organizzazione rappresentata.
Come presentare la richiesta
La richiesta può essere presentata tramite posta, fax o posta elettronica all'indirizzo protocollo@cert.provincia.
Cosa serve
L’interessato presenta richiesta d’accesso ai documenti con i seguenti contenuti:
- le complete generalità del richiedente e dell’eventuale accompagnatore, con relativi recapiti, i numeri di telefono e ove disponibile la posta elettronica certificata;
- gli estremi del documento di identificazione del richiedente o la dichiarazione di conoscenza personale da parte dell’addetto alla ricezione;
- l’eventuale titolo di rappresentanza del soggetto interessato;
- gli estremi del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l’individuazione;
- l’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme;
- l’indicazione delle modalità con cui si intende eventualmente ricevere la documentazione;
- l’idonea motivazione da cui sia possibile valutare la legittimità dell’accesso;
- la data e la sottoscrizione.
Cosa si ottiene
L’accoglimento della richiesta d’accesso ad un documento comporta la possibilità di visionare i documenti e/o i dati e/o le informazioni richieste e se richiesto di estrarne copia. Di norma, l'accoglimento della richiesta di accesso include anche la facoltà di accesso agli altri documenti in esso richiamati.
Tempi e scadenze
Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione della medesima da parte dei controinteressati, ove non sussistano ragioni per differire o negare il diritto d’accesso, la richiesta è accolta.
La comunicazione dell’accoglimento della richiesta formale di accesso conterrà l’indicazione della sede e dell’ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al richiedente dell’accettazione della richiesta di accesso senza che questi abbia preso visione del documento, il richiedente è considerato rinunciatario.
Casi particolari
Ai sensi dell’art. 5-bis, l’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (in particolare,quando comporta la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni);
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. I limiti all’accesso civico per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia altresì alle linee guida vigenti recanti indicazioni operative dell’Autorità Nazionale anticorruzione, adottate ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs 33/2013, approvate con Delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016, che si intendono qui integralmente richiamate.
Accedi al servizio
Responsabile Procedimento
Costi
L’esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca, visura e delle spese di riproduzione e il pagamento dell’imposta di bollo, ove previsto dalla legge, nonché dei costi dell’invio a mezzo posta quando richiesto. L’imposta di bollo è dovuta per il rilascio della copia conforme su eventuale richiesta dell’interessato, ai sensi del DPR 642/72, come modificato dal DPR 955/82, ed alla allegata tabella A. I costi delle marche sono calcolati per foglio, composto da quattro facciate unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale, e sono determinati periodicamente per legge. Per i tabulati meccanografici e fogli scritti a mezzo stampa, l'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. L’importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a euro 16,00 o diverso importo stabilito dalla legge, per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate ovvero 100 linee scritte a mezzo stampa.Gli importi a carico del richiedente per il rilascio di copie, che comprendono i diritti di ricerca e visura, sono determinati con l’annuale delibera di approvazione delle tariffe degli uffici e servizi.
Vincoli
Il diritto di accesso è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, concreto, diretto ed attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990, il diritto di accesso è in ogni caso escluso nei confronti di:
- documenti riguardanti l'attività dell’Ente diretta all'adozione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nelle procedure selettive;
- documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento ad interessi a carattere sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti alla Provincia dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute, se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. In ogni caso, i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento per assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza della Provincia specie nella fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel precedente comma ed è comunicato al richiedente, per iscritto, entro il termine stabilito per l’accesso.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Per tutte le informazioni si rimanda al Regolamento.
Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2026, 09:36